Art. 12
Collegio dei Probiviri
1. Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l’oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri effettivi e da uno supplente, eletti dall’Assemblea fra persone competenti in materia, anche non soci.
4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell’art. 11.
5. I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell’incarico.
6. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.
8. Il Collegio dei Probiviri di una Pro Loco Unpli, prima di pronunciarsi, può chiedere il parere dell’omologo Collegio dell’Unpli Abruzzo. La circostanza porta a 60 i giorni entro cui il Collegio deve pronunciarsi dal ricevimento del ricorso.
9. In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco sono definitive.