Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di uno supplente.
2. I quattro Revisori devono essere tutti eletti dall’Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i quattro soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, l’ altro quale supplente.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. I Revisori effettivi e quello supplente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito libro.